L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è pari al valore venale del bene; è ridotta del 25% quando l'operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale. Aumento del 10% se l'accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva. Legge 24 dicembre 2007 n. 244